La requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione sull’ammortamento alla francese con nota del dr. Vittorio Carlomagno

Vittorio Carlomagno

La requisitoria scritta del pubblico ministero sulla questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c., relativa all’ammortamento alla francese[1], interviene, prendendo posizione per l’interpretazione “conservatrice”, in un momento in cui è acceso il dibattito stimolato dall’ordinanza di rinvio[2].

Ci limitiamo in questa sede alle considerazioni suggerite dal confronto fra le argomentazioni svolte dalla procura generale e la questione pregiudiziale, tralasciando gli aspetti processuali. 

Il pubblico ministero ha concluso con la richiesta alla Suprema Corte di enunciare la seguente regula iuris:

l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB”.

La requisitoria inizia l’esame del merito con l’esposizione delle  diverse possibili modalità di ammortamento di un mutuo – in effetti l’esame è limitato all’ammortamento alla francese ed all’ammortamento all’italiana – e delle conseguenze della scelta del piano di rimborso sul costo dell’operazione di finanziamento,  e dichiarando l’obiettivo  di illustrare in che senso nell’ammortamento alla francese trovi applicazione l’interesse composto e come questo possa rilevare sotto il profilo della validità del contratto di mutuo.

Si sofferma così sulle caratteristiche dell’ammortamento alla francese e dell’ammortamento all’italiana, che definisce i due modelli più utilizzati nella prassi – ma pare lecito avanzare dubbi sul grado di diffusione dell’ammortamento all’italiana – e sui tratti differenziali fra le due figure. 

Individua il tratto caratteristico dell’ammortamento alla   francese nella costanza della rata, nella presenza nella stessa di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, nel calcolo degli interessi sul capitale residuo, progressivamente ridotto, con  un inciso, “i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi”, che introduce il  confronto con modalità di ammortamento nelle quali la restituzione del capitale avviene in quote di importo inizialmente  maggiore.

Infatti passa subito alla descrizione dell’ammortamento all’italiana, indicando quale suo tratto differenziale rispetto all’ammortamento alla francese la restituzione di quote capitale costanti, e come tratto comune il calcolo della quota interessi inizialmente sull’intero importo mutuato e successivamente su quello progressivamente ridotto, dalla cui combinazione discende che l’importo della rata è decrescente.

Esprime così questo tratto comune: “il montante[3] degli interessi sia nell’ammortamento all’italiana che nell’ammortamento alla francese non cambia perché in entrambi i casi l’istituto mutuante pretende il pagamento degli accessori anche sulle quote di capitale non ancora scadute.”

Il confronto fra le due figure è illustrato dalle tabelle di ammortamento incluse nella requisitoria, relative a due diversi finanziamenti, alla francese ed all’italiana, identici per importo, 100.000 €, durata, dieci anni, frequenza dei pagamenti, annuale.  

Il confronto rivelerebbe che poiché nell’ammortamento all’italiana il mutuatario rimborsa il capitale in frazioni sempre uguali il pagamento degli interessi, “quantunque calcolato su tutto l’importo mutuato, non viene onorato prioritariamente rispetto al capitale ma viene eseguito in virtù di versamenti proporzionali distribuiti durante tutto l’arco del tempo in cui la dilazione è concessa.”.

Ora, se osserviamo le due tabelle possiamo rilevare che gli interessi complessivi ammontano rispettivamente a 62.745,39 € e a 55.000,00 € e che nell’ammortamento all’italiana la quota interessi è costantemente inferiore.

La spiegazione risiede nel diverso criterio di quantificazione delle quote di restituzione del capitale. Infatti se la base di calcolo è, concettualmente, la medesima, il capitale residuo, essa è concretamente diversa, come si può vedere dagli importi del debito residuo riportati nell’ultima colonna, che nell’ammortamento alla francese sono superiori per tutta la durata del finanziamento.

La differenza non dipende dalla priorità che in un caso e non nell’altro sarebbe accordata al pagamento degli interessi, giacché in entrambi  sono corrisposti integralmente ad ogni scadenza gli interessi maturati nel periodo di riferimento,  ma dalla  diversa velocità di restituzione del capitale: gli interessi sono, per ogni singolo periodo, proporzionali al capitale residuo nella disponibilità del mutuatario, secondo la medesima ragione, data dal tasso di interesse, ed il loro diverso importo complessivo dipende esclusivamente dal diverso importo del credito fruito dal mutuatario. 

La rata non è imputata in via preferenziale al pagamento degli interessi nell’ammortamento alla francese ed alla restituzione del capitale nell’ammortamento all’italiana ma, in entrambi, al pagamento di tutti gli interessi maturati nel periodo di riferimento e, in più, al pagamento di una quota di capitale, diversamente determinata.  Così vediamo che nella prima rata la quota interessi è identica, mentre la quota capitale è maggiore nell’ammortamento all’italiana, e solo per questa ragione a partire dalla rata successiva in questo si pagano meno interessi; il minore onere degli interessi dipende essenzialmente dal maggiore importo delle prime rate, le quali pesano maggiormente  perché  la conseguente decurtazione del capitale preclude,  per tutta la successiva durata del finanziamento, la maturazione degli interessi sugli importi restituiti.

Il confronto fra le due forme di ammortamento si conclude con la seguente affermazione, che si assume mutuata dalla matematica finanziaria: “l’ammortamento alla francese comporta l’applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, mentre l’ammortamento all’italiana comporta l’applicazione di un interesse semplice.”

Questa affermazione suscita due interrogativi:

come sia possibile, se gli interessi sono applicati nel medesimo modo, essendo immediatamente esigibili ad ogni scadenza quelli maturati nel periodo di riferimento, in misura pari al prodotto fra il tasso ed il capitale residuo, e sono di importo diverso solo perché quest’ultimo è diversamente determinato, che solo in un caso e non nell’altro seguano un regime di capitalizzazione composta;

cosa sia questa capitalizzazione composta degli interessi la quale, va subito detto, non si identificherebbe con l’anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. che, infatti, la stessa requisitoria ritiene non ravvisabile nell’ammortamento alla francese. 

In realtà in matematica finanziaria il regime composto è identificato non nel tipo di ammortamento – cioè nel criterio adottato per la restituzione del capitale –   ma nella modalità di applicazione degli interessi[4]; precisamente il regime composto dipende dalla condizione, che al giurista appare del tutto ordinaria, se non naturale, del pagamento degli interessi ad ogni singola scadenza[5],  condizione che, come rilevato nella requisitoria, è comune all’ammortamento alla francese ed all’ammortamento all’italiana, ma che in effetti è comune alla maggioranza o alla totalità dei  prestiti che si riscontrano nel mondo reale. Che il prestito segua il regime composto vuol dire che il mutuante si trova in una situazione che finanziariamente è considerata equivalente all’applicazione di interessi composti; in pratica l’interesse effettivo calcolato secondo la formula del TAEG e della legge antiusura  è equivalente a quello che si avrebbe se gli interessi fossero corrisposti tutti alla fine, calcolati in regime composto, poiché in entrambe le ipotesi è riconosciuto al mutuante il beneficio di liquidità relativo agli interessi generati dall’operazione. Ma l’uso del regime composto è limitato alla misurazione dell’onerosità dell’operazione[6],   non importa per sé stesso anatocismo[7], e riposa su un saldo fondamento sia normativo sia tecnico[8].  

Dopo le premesse sinora illustrate la requisitoria, considerata la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, passa in rassegna le obiezioni che sono più frequentemente sollevate sulla legittimità dell’ammortamento alla francese: 1) la non debenza degli interessi relativi al capitale non ancora scaduto; 2) la violazione dell’art. 1194 c.c., che precluderebbe, secondo quanto si legge, l’imputazione del pagamento a capitale piuttosto che ad interessi e spese senza il consenso del creditore; 3) la violazione del divieto di anatocismo.

Afferma, sulla base di argomenti che appaiono pienamente condivisibili[9],   l’infondatezza della prima obiezione, concludendo che è lecito che gli interessi siano resi convenzionalmente esigibili prima che divenga esigibile il capitale, osservando al riguardo, con esatta comprensione dell’aspetto economico, che la debenza degli interessi trova sempre rispondenza nel mancato godimento del capitale o, specularmente, nel vantaggio di liquidità accordato al mutuatario. 

Lascia perplessi invece il riferimento all’art. 1194 c.c., che in verità normalmente viene richiamato a sostegno della legittimità dell’ammortamento alla francese; la disposizione afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese e poi al capitale, e stabilisce così un criterio legale di imputazione che si pone come limite diretto al potere d’imputazione del debitore, cui consegue l’inefficacia dell’atto di imputazione nella parte in cui dà la precedenza al capitale rispetto agli interessi e alle spese[10]. E’ il caso di aggiungere che l’art. 1194 c.c. risolve il problema dell’imputazione fra più debiti ugualmente esigibili[11] di un pagamento insufficiente ad estinguerli entrambi, mentre la composizione della rata è una questione logicamente anteriore che riguarda la determinazione dell’obbligazione contrattuale.  In altre parole, la composizione della rata è una questione che riguarda la determinazione del contenuto del contratto e non un problema di imputazione di pagamento; l’art. 1194 presuppone la astratta imputabilità di un pagamento a due debiti, che devono essere entrambi esigibili, ma non indica in base a quale criterio debbano essere considerati tali, e quindi non offre alcuna regola sulla composizione delle rate e sulla scadenza degli interessi nel mutuo.      

Anche la terza contestazione è ritenuta infondata, sostanzialmente sulla base delle medesime ragioni da tempo individuate dalla maggioritaria giurisprudenza di merito[12]: gli interessi maturati a ciascuna scadenza sono corrisposti come componenti della rata di riferimento, esaurendo  la totalità degli interessi sino a quel momento maturati, sicché gli interessi dovuti in ogni rata successiva sono calcolati solo sul debito residuo per sorte capitale, e difetta perciò il presupposto essenziale dell’anatocismo, l’applicazione di interessi su interessi già maturati.

La requisitoria, a conclusione dell’esame della questione relativa all’anatocismo,  afferma  che è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula in interesse composto; ma va oltre  l’affermazione, ricorrente, e condivisibile,  che questo non esclude che gli interessi compresi nella rata siano calcolati in regime semplice[13], e si spinge ad escludere che  il prestito si svolga in “regime composto”,  senza  spiegare peraltro  che rapporto vi sia fra questa affermazione e quella precedente, della presenza del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, che ripropone successivamente, nel corso dell’esame del profilo della trasparenza.

Solo un cenno dedica all’ipotesi di nullità per indeterminabilità dell’oggetto del contratto, limitandosi a rilevare che il contratto di mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso è certo nel suo oggetto perché identifica il capitale erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare a titolo di accessori.

Passando all’esame dei profili relativi all’obbligo di trasparenza di cui all’art. 117 Testo Unico Bancario, esclude che l’ammortamento alla francese comporti l’applicazione di un tasso di interesse effettivo non dichiarato, e quindi “occulto”, maggiore rispetto a quello che sarebbe applicato con l’ammortamento all’italiana.

Correttamente osserva a questo proposito che la differenza del complessivo monte interessi dipende unicamente dalle modalità del rimborso e, quindi, dal fatto che nell’ammortamento all’italiana il capitale è restituito più velocemente,  così che, già a partire dalla seconda rata, gli interessi  maturano su un  capitale residuo inferiore,  ma che  questo  maggior costo non è occulto – infatti è esplicitato nell’importo della rata costante e nell’importo delle quote di capitale e di interessi che è riportato nel piano di ammortamento – e non dipende dall’applicazione di un tasso effettivo diverso, il che esclude la sussistenza di una violazione rilevante ex art. 117 comma 4 Testo Unico Bancario.

Risponde negativamente al quesito sulla necessità dell’indicazione della formula matematica di calcolo della rata, rilevando che il piano di ammortamento specifica la composizione delle rate.

 L’esattezza, e la cristallina semplicità, di questa risposta si apprezzano se si considera che essa consegue pianamente dalla definizione normativa dell’obbligazione del mutuatario, che è quella di pagare gli interessi e di restituire il capitale. Se il contratto deve determinare le quote ed i tempi della restituzione, l’allegazione del piano di ammortamento recante la composizione di ogni rata in capitale ed interessi realizza il massimo della trasparenza ipotizzabile e la “formula”, che serve solo a determinare l’importo della rata che soddisfa le condizioni contrattuali e sarebbe comunque di difficile comprensione per il cliente medio, nulla aggiungerebbe.

Un altro aspetto di grande rilievo è l’affermazione dell’impossibilità di imporre all’istituto bancario l’illustrazione di prodotti finanziari alternativi. Sotto questo aspetto sembra di dovere porre una distinzione, rilevante sotto il profilo del rispetto delle regole di trasparenza, fra quelle pattuizioni che definiscono, operando in uno spazio “libero”, nel quale non sono ipotizzabili particolari aspettative del cliente, le caratteristiche generali e l’oggetto del contratto, e quelle di maggiore dettaglio, le quali normalmente si collocano  sullo sfondo di una disciplina legale destinata a trovare applicazione quanto meno in via suppletiva, o comunque di un complesso di pattuizioni contrattuali che potrebbe essere di non agevole comprensione per il cliente medio. Per questa ragione ci sembra in effetti che sarebbe molto problematico contestare, sotto il profilo della trasparenza, l’opzione per la rata costante, che di per sé costituisce semplicemente una delle modalità di rimborso possibili ed ugualmente lecite. 

In generale la astratta ammissibilità di modelli negoziali, di condizioni contrattuali, nel caso specifico, di “regimi finanziari” diversi, non implica per sé stessa la violazione dell’obbligo di trasparenza, richiedendosi a tal fine che tale diversa ipotesi di regolamentazione risulti o appaia concretamente applicabile, e che via viziata dal difetto di trasparenza la condizione contraria intesa ad escluderla. 

Tornando al problema specifico il piano di ammortamento è univocamente determinato dalla condizione della rata costante, dal tasso di interesse, dall’esigibilità ad ogni scadenza degli interessi di periodo, che costituisce una condizione naturale e di agevole comprensione, anche senza il riferimento al regime finanziario; sicché per ritenere che si debba determinare, in una prospettiva di trasparenza, un diverso importo della rata, si dovrebbe spiegare quali diverse condizioni si dovrebbero applicare, e per quali ragioni.

Torniamo ora sull’affermazione, che la requisitoria ripropone nel contesto dell’esame del profilo della trasparenza, che il piano di ammortamento alla francese sarebbe calcolato sulla base di un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori, che sarebbe necessario per assicurare la costanza della rata in equilibrio finanziario.

Non spiega la requisitoria in che modo il regime di capitalizzazione composta degli interessi possa essere compatibile con la già rilevata assenza di anatocismo. Qui vediamo il riflesso di un vizio di origine dell’ordinanza di rinvio, la quale assume che esista un regime di calcolo degli interessi debitori denominato “capitalizzazione composta” che non coincide con l’anatocismo e sarebbe compatibile col divieto di cui all’art. 1283 c.c., e per questa ragione solleva il problema della sua necessaria previsione nel contratto, ma non espone in cosa consista, in cosa si differenzi dall’anatocismo, perché non sarebbe soggetto al divieto[14]. La chiarezza del discorso risente quindi dell’utilizzo di concetti che non sono consueti nell’ambito giuridico o che vengono assunti, pare, con un significato diverso da quello noto, che però non viene esplicitato. Ma si deve ribadire che il regime di calcolo degli interessi è esattamente il medesimo nei due tipi di ammortamento.  

Suscita perplessità, e potrebbe essere fonte di equivoci, anche la qualificazione del maggior costo dell’ammortamento alla francese come “prezzo”, quando si tratta semplicemente del risultato della parametrazione del medesimo tasso di interesse ad una diversa modalità di rimborso del capitale[15].

A sciogliere ogni dubbio al riguardo si deve confermare che nei due tipi di ammortamento considerati è identico non solo il tasso nominale ma anche il tasso effettivo. E’ stato dimostrato infatti  in matematica finanziaria che il tasso di interesse effettivo calcolato in base alla formula del TAEG e della legge antiusura è indifferente al tipo di ammortamento adottato, e quindi è uguale, a parità di altre condizioni,  per l’ammortamento alla francese, per  l’ammortamento all’italiana, per qualsiasi  ammortamento si voglia costruire determinando le quote di capitale senza una regola predeterminata, e finanche per il bullet, nel quale i pagamenti intermedi sono costituiti soltanto da interessi, ed è pari, in caso di periodicità annuale dei pagamenti, al tasso nominale[16]. Come corollario, (anche) nel prestito alla francese la maggiorazione del TAEG rispetto al TAN deriva solo dai costi, dalle spese e dalla periodicità infrannuale.

Porre alla base del confronto fra ammortamento alla francese ed ammortamento all’italiana la diversità del complessivo monte interessi può essere fonte di equivoci anche per un’altra ragione: sotto questo aspetto la distinzione rilevante non è quella, qualitativa, fra ammortamento all’italiana e ammortamento alla francese, ma quella, quantitativa, fra finanziamenti che restituiscono il capitale più o meno velocemente, che non dipende dalla condizione della rata costante. Così il cliente bancario, che voglia sostenere un importo complessivo di interessi inferiore, può semplicemente concordare con l’istituto di credito una restituzione più rapida, e quindi una rata, sempre costante, di importo più elevato, se prevede di avere in futuro la necessaria disponibilità economica, così abbreviando, a parità di altre condizioni, la durata del finanziamento; è noto infatti come nella prassi, stabilito l’importo da finanziare, il piano di ammortamento sia costruito in funzione dell’importo della rata ritenuto sostenibile per il mutuatario. L’opzione fra rata costante e rata decrescente è rilevante invece sotto un profilo diverso, in rapporto all’andamento nel tempo delle disponibilità del mutuatario (è presumibile che chi contrae un prestito abbia una aspettativa di redditi stabili o crescenti, che si accordano meglio con la rata costante).  

In sintesi, il prezzo, propriamente inteso, del finanziamento non dipende dalla forma dell’ammortamento, ma dal tasso effettivo, e con qualunque forma di ammortamento la banca può determinare, agendo sul tasso nominale, il tasso effettivo che intende proporre sul mercato. 

Si deve quindi escludere che la assoluta prevalenza dell’ammortamento alla francese rispetto all’ammortamento all’italiana dipenda dal fatto che questo sarebbe meno oneroso per il mutuatario e meno vantaggioso per le banche. 

Si deve ugualmente escludere, in relazione all’obbligo di trasparenza, che l’ammortamento all’italiana costituisca la forma “naturale” di ammortamento dei prestiti: l’art. 1819 c.c.  presuppone che possa essere stabilita la restituzione rateale, prevedendo che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il mutuante possa, secondo le circostanze, richiedere il pagamento dell’intero, ma non fornisce alcuna indicazione sulle sue modalità.

Infatti nella prospettiva adottata dall’ordinanza di rinvio la capitalizzazione composta non si contrappone all’ammortamento all’italiana, ma alla capitalizzazione semplice; a conferma di questo si può osservare che la giurisprudenza di merito che afferma il difetto di trasparenza del prestito alla francese non lo converte in un prestito all’italiana ma ridetermina la rata costante ad un importo inferiore, diminuendo l’importo totale degli interessi[17].

In questa prospettiva è necessario interrogarsi, oltre che su cosa sia il regime di capitalizzazione composto che si assume sia adottato, nel prestito alla francese, in violazione della disciplina di trasparenza, su quale sia la “naturale” alternativa destinata a trovare applicazione in sua sostituzione. 

La risposta data per presupposta dall’ordinanza di rinvio, secondo cui dovrebbe trovare applicazione il regime semplice, come quello ordinariamente previsto dal diritto, si palesa in realtà indefinita e problematica, alla luce del rilievo che la quota interessi, come si può desumere dalla tabella riportata nella requisitoria scritta, è già calcolata in regime semplice sul capitale residuo.

Cosa si intenda per applicazione della capitalizzazione semplice in luogo della capitalizzazione composta dunque non è affatto chiaro[18] e certo non si può desumere dall’ordinanza di rinvio. Notiamo a questo proposito che secondo gli stessi fautori della riformulazione del piano di ammortamento il regime della capitalizzazione semplice può essere declinato con epoca di equivalenza iniziale e con epoca di equivalenza finale, determinando due importi della rata differenti[19]; ma una CTU disposta nel giudizio definito da una nota sentenza del tribunale di Roma[20] ha determinato ben tre diversi importi della rata per il piano di ammortamento in c.d. capitalizzazione semplice. Invece nessun problema di questo tipo si riscontra nell’ammortamento alla francese in regime composto, nel quale l’importo della rata costante è determinato univocamente dal capitale, dal numero e dalla frequenza delle rate, dal tasso di interesse. 

Il vizio di origine dell’ordinanza appare dunque duplice: una carenza nella ricostruzione del fatto e nella sua sussunzione nelle categorie normative, insita nell’affermazione della presenza del non meglio definito regime di capitalizzazione composta degli interessi; una carenza nell’individuazione della regola di diritto destinata a trovare applicazione nell’ipotesi che la questione pregiudiziale sia risolta nel senso della sussistenza della violazione della disciplina di trasparenza. Così la formulazione della questione pregiudiziale non sembra sorretta dall’individuazione dei presupposti fattuali e logico-giuridici e degli effetti di una delle due interpretazioni prospettate alla Suprema Corte.  

E’ lecito dunque domandarsi se l’ordinanza di rinvio sia effettivamente idonea ad individuare l’oggetto ed i limiti di una pronuncia della corte di legittimità destinata a determinare in modo vincolante l’effetto giuridico conseguente alla sussistenza di una   fattispecie compiutamente definita, in modo tale che il giudice di merito possa limitarsi a riportare al fatto la regula iuris[21].  

                          Roma, 1.03.24                   Vittorio Carlomagno

Requisitora della Procura Genarale sul Mutuo alla francese


[1] La questione è stata sollevata in questi termini: “Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto) integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.

[2] L’ordinanza del tribunale di Salerno è stata commentata da ANNIBALI A. et al.L’ordinanza del Tribunale Civile di Salerno e la rimessione della Corte di Cassazione alle proprie Sezioni Unite, in attuariale.eu, ASTUNI E., Questioni aperte in tema di ammortamento con metodo «francese», in Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale, 2/2023, CACCIAFESTA F., Un’ordinanza fondata su un equivoco (l’ammortamento francese secondo il tribunale di Salerno), in ILCASO.it, 23 ottobre 2023, CARLOMAGNO V., L’ammortamento alla francese verso l’esame delle Sezioni Unite, fra la matematica ed il diritto, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, gennaio 2024, DE LUCA N.,  Non si può raccogliere frutta da un albero in fiore (a proposito del tempo per esigere gli interessi nel mutuo), in pubblicazione in Foro Italiano, 2024, DI MARCELLO T., Il mutuo con ammortamento “alla francese” tra norme attuali e prospettive future, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, febbraio 2024,    MARCELLI F., Finanziamento con ammortamento alla francese. Le tematiche oggetto del rinvio pregiudiziale (ex art. 363-bis) alla Cassazione S.U. Prime considerazioni: la pattuizione distinta dall’adempimento, in assoctu, 21 dicembre 2023, ID. Mutuo con ammortamento alla francese. Si susseguono tesi dottrinali con rilevanti divergenze, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, febbraio 2024, MARZULLO L., L’ammortamento alla francese, vecchi problemi, nuove questioni: note su un dialogo tra diritto e matematica che continua ad essere difficile, in giustiziainsieme.it, 5 gennaio 2024, NATOLI R., I mutui con ammortamento alla francese, aspettando le Sezioni unite, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, novembre 2023, ID., I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta, Relazione presentata al convegno sul “Mutuo bancario con ammortamento alla francese”, promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura di Formazione Decentrata della Corte di cassazione, tenutosi presso la Corte di Cassazione il 31 gennaio 2024,  in corso di pubblicazione in Dialoghi di Diritto dell’Economia,  SEMERARO M., Le Sezioni Unite sull’ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, ottobre 2023.

[3] E’ il caso di precisare che il montante propriamente è la somma fra il capitale iniziale e gli interessi maturati in un tempo determinato: v. CACCIAFESTA F., Matematica finanziaria (classica e moderna), Torino, 2006, p. 2.    

[4] CACCIAFESTA F. , In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo, in Politeia, 120/2015; ARETUSI G. et al., Anatocismo ed usura nei mutui – profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto, documento finale del Convegno ASSUBA, Pistoia, 8 maggio 2020, in www.openstat.it; ARETUSI G., Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti graduali in regime composto, con esempi per l’ammortamento francese, italiano e bullet, in ILCASO.it, 2 gennaio 2021; ID, Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti graduali, in www.openstat.it e ILCASO.it, 30 giugno 2022.   

[5] FERSINI P. e OLIVIERI G., Sull’“anatocismo” nell’ammortamento francese, in Banche e Banchieri, 2/2015, p. 151, indicano, fra le condizioni per il cui soddisfacimento è necessaria la adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta, la seguente: “la quota interessi è data dal debito residuo alla fine del periodo precedente moltiplicato per il tasso di interesse periodale”; BARILLA’ G.B. e NARDINI F., Legittimità dell’ammortamento alla francese e lo “spettro” dell’anatocismo. Un po’ di chiarezza fra matematica e diritto, in Banca borsa titoli di credito, n. 5 2021, pag. 697:  “per la stesura di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, gli interessi maturati poss[o]no essere contabilizzati ma possono essere pagati solo alla scadenza del mutuo, a differenza del regime composto dove gli interessi maturati vengono pagati alla scadenza di ogni singolo periodo con un costo per il contraente dovuto al pagamento anticipato.”;  CACCIAFESTA, Un commento tecnico-matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese”, in Giurimetrica, 1/21: “la condizione “naturale” […] (che il debitore paghi periodicamente tutto l’interesse generato dal debito ancora non rimborsato) fornisce per la rata lo stesso valore che si ottiene con la formula in interesse composto.”

[6] ASTUNI, op. cit.passim.  

[7] CARLOMAGNO, op cit., p. 33 e ss.

[8] ASTUNI, op cit., p. 400: Non esiste alternativa alla misurazione in regime composto, visto che (non gli usi bancari, senza effetto ex art. 117 TUB, ma) la normativa europea e italiana prescrivono l’uso di tale regime e ignorano, ergo implicitamente non ammettono, il regime alternativo dell’interesse semplice, di cui pour cause non apprestano alcuna formula.”; se pure è astrattamente possibile indicare un TAEG o un TAE in regime semplice, solo in regime composto sono confrontabili prestiti di durata diversa, mentre il TAEG in capitalizzazione semplice è dipendente dalla durata del finanziamento:  BARILLA’-NARDINI, op cit., p. 696; CACCIAFESTA, Sulla presunta indeterminatezza di alcuni contratti di prestito (e altro: a proposito di una sentenza del tribunale di Cremona), in ILCASO.it; ID., L’ammortamento francese “in interesse composto”: un normale ammortamento progressivo, in ILCASO.it, 1° agosto 2021.

[9] V., anche per ulteriori riferimenti, CARLOMAGNO, op. cit., p. 10 e ss.;  ASTUNI, op. cit., p. 414 e ss.,  DI MARCELLO, op. cit., p. 11 e ss.

[10] BIANCA C.M., Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1990, p. 338 s. 

[11] Cass. Sez. 3, sentenza n. 20904 del 27/10/2005; Cass. Sez. 1, sentenza n. 6022 del 16/04/2003; Cass. Sez. L, sentenza n. 6228 del 01/07/1994; Cass. Sez. 3, sentenza n. 2352 del 08/03/1988.

[12] V. fra le più risalenti, la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1936 del 19 dicembre 2012, est. Genovese; in senso analogo la recentissima Cass. Sez. Tributaria, ordinanza n. 27823 del 2 ottobre 2023, successiva all’assegnazione della questione alla Sezioni Unite, ma motivata senza alcun confronto con la questione sollevata. 

[13] QUINTARELLI, Ancora sul mutuo con ammortamento francese a rata costante e sull’anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria, in ILCASO.it, 17 settembre 2021, p. 17 nt. 31: “Che utilizzando diverse ripartizioni nella progressione delle quote capitale rispetto a quella ricavabile dalle convenzioni delle parti e dall’applicazione delle regole di legge si possano ottenere risultati diversi, oppure, attraverso algoritmi matematici strutturati in regime composto, risultati numericamente sovrapponibili, sono fatti che non rilevano sulla legittimità giuridica dell’operazione, che […] è conforme a quanto previsto e consentito dalle norme sul mutuo”; BARILLA’-NARDINI, op. cit.,  p. 697: “sebbene la rata del mutuo venga determinata attraverso una formula finanziaria che prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell’interesse composto, ciò non può certamente portare ad affermare l’esistenza di anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi corrispettivi è sempre e comunque effettuato sul capitale residuo attraverso la formula dell’interesse semplice.”;  CARLOMAGNO, op. cit., p. 13 e ss.    

[14] NATOLI, I mutui con ammortamento alla francese cit., p. 2: “Tutta l’ordinanza salernitana si regge sul presupposto che nei mutui con ammortamento alla francese vi sia una capitalizzazione composta. Ma l’ordinanza non definisce mai il concetto di capitalizzazione composta.”

[15] E’ importante distinguere fra il tasso di interesse, che è un rapporto, e gli interessi, intesi come somma concretamente dovuta come corrispettivo per il godimento di un capitale per un tempo dato.

[16] CACCIAFESTA, In che senso l’ammortamento francese cit.;  ID.,  Sulla presunta indeterminatezza di alcuni contratti di prestito cit. Questo dato è del tutto pacifico in matematica finanziaria, come si desume anche dal fatto che sul punto l’argomento contrario proposto dai critici è che la formula di calcolo del tasso effettivo sarebbe inidonea, per un suo vizio strutturale, ad evidenziare la maggiorazione di costo indotta dal pagamento periodico degli interessi; così  COLANGELO G., Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese, in Foro Italiano, 2015, V, 469; ID, “Lexitor” e Corte Costituzionale: esplode il contrasto fra il principio di proporzionalità e la formula esponenziale del Taeg, in Foro Italiano, 2023, c. 381,    ARETUSI et al.documento finale del Convegno ASSUBA cit., p. 39 ss.,  ARETUSI, Trasparenza e opacità nella formula di calcolo del TAEG alla luce della sentenza Lexitor, in Rivista di Diritto del Risparmio, 3/23.

[17] Ad esempio, app. Bari, n. 1890 del 3 novembre 2020, est. Romano, trib. Cremona n. 8 del 12 gennaio 2022, est. Corini, app. Bari n. 28 del 13.01.23, est. Binetti, trib. Massa del 12 ottobre 2023, n. 2105/2018 R.G., est. Provenzano.  

[18] Ho argomentato,  nel mio scritto già citato, p. 36 e ss. e 48 e ss., che la  c.d. riformulazione del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice  consiste di fatto, nella concreta operatività della giurisprudenza che la recepisce,     nell’assunzione del tasso indicato nel contratto come il tasso che deve realizzare, in regime semplice, la condizione di equivalenza finanziaria, nella attualizzazione delle quote interessi in modo da compensare il debitore dell’anticipazione, rispetto alla data di scadenza finale, del pagamento degli interessi e nella conseguente rideterminazione dell’importo delle rate  in modo da ristabilire l’equivalenza finanziaria in regime semplice,  tutto ciò sulla base dell’assunto, giuridicamente infondato, che  il pagamento di interessi già maturati ma in anticipo sulla restituzione del capitale  debba essere corretto in modo tale da rimettere il mutuatario in una situazione equivalente, dal punto di vista finanziario, al pagamento eseguito alla scadenza finale  (sul punto v. anche, in senso conforme,  DI MARCELLO, op. cit., p. 33 e ss).    

[19] ANNIBALI et al.Equità, epoca di equivalenza e scindibilità nelle valutazioni di operazioni finanziarie, in Le Controversie Bancarie, N. 72/2023, p. 55.

[20] Trib. Roma n. 2188 dell’8 febbraio 2021, est. Basile.    

[21] SCARPA A., Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?, in giustiziainsieme.it, 3 marzo 2023, p. 12: “la sentenza della Suprema Corte [che definisce il rinvio pregiudiziale]  contiene un principio di diritto che è incontestabilmente eretto a presidio della relazione strutturale tra la questione risolta e l’effetto giuridico oggetto del processo successivo, come anche dei giudizi fra le stesse parti in cui essa si presenti. La decisione del giudice investito dalla restituzione degli atti è chiamata unicamente a convalidare che quel fatto o complesso di fatti supposti dalla Corte di cassazione siano realmente accaduti, per poi calarli nella relazione fatto-effetto coperta da statuizione irretrattabile.”

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