IN ATTESA DELLE PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE

FOCUS DI APPROFONDIMENTO SULLE QUESTIONI CONTROVERSE IN TEMA DI MUTUI

La Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2025, è chiamata a decidere su tre questioni spinose in tema di mutui bancari. Sono attualmente note solo le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, illustrate nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

1. Quale incidenza ha sulla validità del contratto di mutuo il fatto che la clausola determinativa degli interessi si richiami all’Euribor?

🔎 Soluzione prospettata dalla Procura Generale:

Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivati.

📄 Riferimento: Memoria 1 – Rilevanza della determinazione Euribor

2. È valido il contratto di mutuo stipulato per estinguere passività pregresse con l’istituto bancario? Tale mutuo costituisce titolo esecutivo?

🔎 Soluzione prospettata dalla Procura Generale:

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto nel contratto l’obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. L’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integra la traditio rei dato che in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Nel mutuo solutorio il ripianamento delle precedenti passività, ove espressamente previsto nelle pattuizioni contrattuali, costituisce una legittima e fisiologica modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità giuridica del mutuatario. In tale ipotesi il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo.

📄 Riferimento: Memoria 2 – Mutuo solutorio: validità e rilevanza

3. Il mutuo che prevede l’erogazione a favore del mutuatario con obbligo di deposito cauzionale è un titolo esecutivo?

🔎 Soluzione prospettata dalla Procura Generale:

Il contratto di mutuo è titolo esecutivo ogniqualvolta esso si sia perfezionato con la traditio rei; tale regola non può essere sconfessata nei casi in cui il contratto di mutuo preveda che il mutuatario, ottenuta l’erogazione, debba ordinarne il versamento su un deposito cauzionale infruttifero sottratto alla sua disponibilità in attesa del consolidarsi delle garanzie concesse all’istituto di credito allorquando tale istituto si sia obbligato a svincolare immediatamente le somme in giacenza al verificarsi delle condizioni pattuite; il contratto di mutuo cui accedano le clausole contrattuali appena citate è, perciò, titolo esecutivo sin dal momento della erogazione dell’importo mutuato ed è, perciò, idoneo a fondare l’esercizio dell’azione esecutiva dell’istituto bancario quando il mutuatario, che si sia impegnato a rimborsare quanto ricevuto a far data dalla erogazione, sia risultato inadempiente ovvero non abbia rispettato il piano rateale di rimborso che lo obbliga alla restituzione secondo un piano di ammortamento a decorrenza immediata.

 Riferimento: Memoria 3 – Mutuo con retrocessione temporanea delle somme in deposito cauzionale

📎 Le tre memorie da cui sono state tratte queste conclusioni sono disponibili in allegato:

• Memoria 1 – Rilevanza della determinazione Euribor

• Memoria 2 – Mutuo solutorio: validità e rilevanza

• Memoria 3 – Mutuo con retrocessione temporanea delle somme in deposito cauzionale

📎 Ecco le due attese sentenze della Suprema Corte di Cassazione sui mutui

• Sentenza 5968-25


• Sentenza mutuo solutorio

La Redazione Scientifica del Labirinto del Diritto

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