Il punto sui mutui a tasso variabile EURIBOR e le diverse posizioni della Giurisprudenza e della Dottrina
Le questioni interpretative in tema di mutui che prevedono la corresponsione di un tasso di interesse ragguagliato all’ EURIBOR e che sono stati sottoscritti prima del 2005 sono state oggetto di vivo dibattito, al fine di completare il percorso informativo si allegano l’unico provvedimento della Cassazione che ha preso ad oggi posizione sull’argomento, due requisitorie della Procura generale in contrasto con detta pronuncia ed un articolo della dottrina che ad oggi ha preso posizione su queste tematiche.
Articolo EURIBOR di Vittorio Carlomagno
Requisitoria EURIBOR di Anna Maria Soldi
Requisitoria EURIBOR di Giovanni Nardecchia
FOCUS DI APPROFONDIMENTO SUI MUTUI CHE PREVEDONO TASSI VARIABILI RAGGUAGLIATI ALL’EURIBOR PER IL PERIODO DI ACCLARATA SUA MANIPOLAZIONE
Per riassumere i termini della questione si segnalano le due requisitorie della Procura Generale sull’argomento e la sentenza della Corte di Cassazione n. 34889 del 2023 e la nota illustrativa già pubblicate.
La Procura Generale ha escluso che la manipolazione dei tassi Euribor possa aver inciso sulla validità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedono la corresponsione di interessi variabili quantificati attraverso il richiamo al suddetto parametro (ovvero EURO Inter-Bank Offered Rate: Tasso interbancario di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee).
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 34889 del 2023, ha ritenuto che la clausola determinativa degli interessi contenuta nei contratti di mutuo che prevedono la corresponsione di interessi variabili, quantificati attraverso il richiamo al parameto Euribor, per il periodo di acclarata sua alterazione, sia nulla. Dette clausole, invero, sarebbero attuative di intese illecite per violazione delle regole della concorrenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 2024 ha affermato che la nullità (parziale) della clausole determinativa degli interessi è predicabile in due ipotesi alternative che vanno specificate nei termini di seguito indicati:
- Il contratto di mutuo che preveda la corresponsione di un intesse variabile ragguagliato al tasso Euribor può astrattamente considerarsi un contratto cd. “a valle” dell’intesa dell’intesa restrittiva della concorrenza esistente “a monte”; affinchè la nullità del contratto cd. “a valle” dell’intesa possa ritenersi nullo (ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 ed all’art. 101 TFUE) occorre, però, che uno dei contraenti sia a conoscenza dell’esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa (con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l’allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell’intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell’Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa).
- Al di fuori del caso suindicato le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.
DAL COMPLESSIVO QUADRO INTERPRETATIVO CUI SI E’ FATTO CENNO EMERGE INNANZITUTTO CHE LE DUE SENTENZE CITATE (ENTRAMBE DELLA TERZA SEZIONE) SONO IN APERTO CONTRASTO TRA LORO. DI QUI LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIMESSIONE DELLA QUESTIONE, CHE EVIDENTEMENTE RESTA APERTA, ALLE SEZIONI UNITE.
IN SECONDO LUOGO, VA CHIARITO CHE I CONTRATTI DI MUTUO CHE RINVIANO ALL’EURIBOR, NON SONO INTEGRALMENTE NULLI. ESSI, IN SOSTANZA, CONTINUANO AD ESSERE TITOLI ESECUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI.
LA CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA’ DELLA CLAUSOLA DETERMINATIVA DEGLI INTERESSI, INVERO, IN CIDE SUL QUANTUM E NON SULL’AN DEL DIRITTO AZIONATO.
LA EVENTUALE NULLITA’ DEGLI INTERESSI, SI RIBADISCE, ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILE PER IL LIMITATO LASSO TEMPORALE DI ACCLARATA MANIPOLAZIONE DEL DATO, DEVE ESSERE FATTA VALERE, IN VIRTU’ DI SPECIFICA INIZIATIVA GIUDIZIALE, DAL DEBITORE MUTUATARIO. NON E’, INVECE, SOSTENIBILE CHE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (E PER LUI IL PROFESSIONISTA DELEGATO) POSSA, DI UFFICIO, APPLICARE UN TASSO DI INTERESSE SOSTITUTIVO.
L’INIZIATIVA GIUDIZIARIA AD HOC POTRA’ ESSERE INTRAPRESA CON UNA AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO E, SOLO A FAR DATA DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO, CON L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE. NON E’ PEREGRINO IPOTIZZARE CHE LA QUESTIONE POSSA ESSERE SOLLEVATA IN LIMINE CON LA CONTROVERSIA DISTRIBUTIVA, IN VIRTU’ DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 512 E 617 C.P.C.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!