Focus di approfondimento sulla istanza di assegnazione proposta dal creditoreFocus di approfondimento sulle conseguenze della decadenza dall’aggiudicazione (art. 587 C.P.C.)
Nel caso in cui un offerente si aggiudichi l’immobile posto in vendita nell’ambito di una espropriazione immobiliare e, purtuttavia, non provveda a versare il residuo prezzo (pari al prezzo di aggiudicazione decurtato della cauzione già versata al momento della proposizione dell’offerta) nel termine perentorio fissato dal professionista delegato al momento dell’aggiudicazione (tale termine è, di regola, fissato in misura pari a quanto stabilito nell’ordinanza di delega, a meno che l’offerente non si sia dichiarato disponibile a curare tale incombente in un termine inferiore), il giudice dell’esecuzione emette il decreto di decadenza.
Il decreto di decadenza è disciplinato dall’art. 587 c.p.c..
Solo nel prosieguo, ove il bene immobile dovesse essere aggiudicato per un prezzo inferiore, il giudice dell’esecuzione emette pure il decreto di condanna previsto dall’art. 177 disp. att. c.p.c..
Con il citato decreto, il giudice dell’esecuzione ingiunge all’aggiudicatario di pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo dell’originaria aggiudicazione (in relazione alla quale è stata disposta la decadenza) e la successiva aggiudicazione avvenuta per un prezzo maggiore.
Due le questioni recentemente sottoposte all’esame della Suprema Corte.
Ci si è chiesti se:
l’emissione del decreto di condanna configuri un atto dovuto;
se, ai fini della emanazione di detto decreto, sia imprescindibile che nell’avviso di vendita si fosse dato atto preventivamente di tale eventualità.
In proposito la Suprema Corte (con la sentenza n. 15985 del 2024) ha ritenuto che:
- l’emanazione del decreto previsto dall’art. 177 dip. att. c.p.c. è obbligatoria quando sussistono i presupposti individuati da detta disposizione;
- non è necessario che l’avviso di vendita specifichi che, in caso di decadenza, l’aggiudicatario inadempiente è esposto al rischio, di subire la condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c.. Tale effetto è, invero, previsto dalla legge.
Dalla pronuncia citata si evince, inoltre, che il professionista delegato, nell’esercizio dei suoi compiti, è tenuto a segnalare al g.e. che sussistono le condizioni per provvedere ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c..
Si allega la sentenza n. 15985 del 2024
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