Focus di approfondimento – Interferenze tra il pignoramento di un immobile locato ed il pignoramento (presso terzi) del canone versato al debitore dal terzo conduttore del predetto immobile
La fattispecie esaminata
La questione problematica è la seguente: come deve essere regolato il conflitto tra il creditore che abbia eseguito il pignoramento di un immobile locato e il creditore che, in epoca successiva, abbia eseguito, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., un pignoramento avente ad oggetto i canoni dovuti dal conduttore al debitore proprietario dell’immobile già pignorato.
Il problema si pone in quanto i due pignoramenti hanno un oggetto parzialmente coincidente. Come si ricava dall’art. 555 c.p.c., invero, il pignoramento dell’immobile si estende anche ai frutti civili dello stesso e, dunque, pure ai canoni di locazione versati al debitore esecutato dal terzo conduttore (non importa se in virtù di locazione opponibile o inopponibile alla espropriazione immobiliare).
LE SITUAZIONI ASTRATTAMENTE PROSPETTABILI:
Per affrontare la questione e trovare possibili soluzioni di composizione del conflitto di cui si è detto occorre considerare che la situazione controversa può presentare diverse varianti:
- Ipotesi 1): il conduttore, poi divenuto terzo pignorato, al momento di ricevere l’intimazione o, al più tardi, al momento di rendere la dichiarazione, era stato già informato dal custode giudiziario dell’immobile della necessità di versare i frutti civili sul conto della procedura di espropriazione immobiliare;
- Ipotesi 2): il conduttore, poi divenuto il terzo pignorato, al momento di ricevere l’intimazione o, al più tardi, al momento di rendere la dichiarazione era ignaro del vincolo imposto sui canoni dal creditore che aveva promosso l’espropriazione dell’immobile locato poiché il custode giudiziario non si era tempestivamente attivato per informarlo.
QUALI LE POSSIBILI SOLUZIONI DEL CONFLITTO NELLE DUE IPOTESI DI CUI SI E’ DETTO?
Nell’ipotesi 1) di cui si è detto non sussistono particolari criticità in quanto il sistema appresta gli strumenti per risolvere in modo fisiologico il conflitto; più precisamente, cioè, il terzo pignorato, preventivamente informato dal custode giudiziario del vincolo di indisponibilità dei canoni, è tenuto, con la propria dichiarazione, ad esplicitare l’esistenza del pignoramento immobiliare anteriore onde consentire al giudice della espropriazione presso terzi di attivarsi per rimettere gli atti al giudice della espropriazione promossa ex art. 555 c.p.c. onde consentire la riunione dei procedimenti (di espropriazione immobiliare e presso terzi) ad oggetto concentrico; l’eventuale omissione del terzo pignorato che, pur informato dal custode, ometta di riferire dell’esistenza del pignoramento immobiliare anteriore, non può, peraltro, pregiudicare il creditore che abbia sottoposto ad esecuzione l’immobile; se il terzo pignorato omette di rivelare l’esistenza del pignoramento immobiliare anteriore, egli è esposto inevitabilmente al rischio di dover pagare i frutti civili dell’immobile sia al custode giudiziario sia al creditore assegnatario del credito pignorato ai sensi dell’art. 543 c.p.c..
nell’ipotesi 2) diverse sono le criticità. In un caso come quello da ultimo prospettato il terzo pignorato incolpevolmente omette di indicare che i canoni di locazione sono stati già pignorati con l’immobile perché ignora la circostanza; è, perciò, ragionevole sostenere che l’ordinanza di assegnazione emessa in suo danno sulla scorta di una dichiarazione di quantità positiva che non evidenzia l’esistenza del pignoramento immobiliare anteriore non possa esporlo al rischio di dover pagare due volte.
La Suprema Corte (con la sentenza n. 11698 del 2024) ipotizza che il terzo pignorato possa procedere al “pagamento liberatorio” di quanto dovuto in virtù dell’ordinanza di assegnazione in attesa che il conflitto tra i due creditori possa essere risolto ad istanza degli interessati.
La procura Generale (con la requisitoria allegata) ipotizza, invece, che il terzo pignorato, una volta escusso dal terzo assegnatario del credito, possa proporre opposizione all’esecuzione, prospettando l’inesistenza per fatto sopravvenuto del diritto ad agire esecutivamente del secondo creditore.
ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, SI RICAVA CHE IL CUSTODE GIUDIZIARIO HA L’OBBLIGO DI INFORMARE SENZA RITARDO IL TERZO OCCUPANTE DELL’IMMOBILE PIGNORATO DELL’ESISTENZA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E DELL’OBBLIGO DI VERSARE I CANONI ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.
PER EFFETTO DI DETTA DICHIARAZIONE LE SOMME DIVENTANO, INVERO, INDISPONIBILI, IN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI SUCCESSIVI ALTRI CREDITORI.
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