FOCUS DI APPROFONDIMENTO IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SUL RINVIO PREGIUDIZIALE DEI TRIBUNALI DI MILANO E PARMA

IL QUESITO: COME SI CALCOLANO GLI INTERESSI NEL PRECETTO QUANDO IL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE DI CONDANNA SI LIMITA  PREVDERE LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI SUL CAPITALE?

Per dare un risposta a tale questo occorre distinguere i titoli giudiziali formati a seguito di giudizio cui non era applicabile, ratione temporis, l’art. 1284 comma 4 c.c. dai titoli giudiziali celebrati nella vigenza dell’art. 1284 comma 4 c.c.. 

Gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla prima ipotesi (quando l’art. 1284 comma 4 c.c. non era ratione temporis applicabile) possono riassumersi come segue:  

  • se il titolo esecutivo si limita a disporre che gli interessi dovuti sono quelli previsti dalla legge deve presumersi che quel titolo abbia fatto riferimento agli interessi di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. (Cass. 23846 del 2023); 
  • gli interessi sono dovuti nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 solo quando tale ultima previsione di legge sia stata espressamente richiamata dal titolo esecutivo; 
  • ove gli interessi siano stati fissati dal titolo esecutivo di formazione giudiziale richiamando una speciale disposizione di legge essi debbono essere computati facendo esclusivo riferimento al testo normativo cui il titolo ha fatto rinvio (Cass. 14234 del 2023; Cass. n. 8128 del 2020; Cass. 14911 del 2019); 
  • il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può procedere ad una integrazione e/o correzione del titolo esecutivo al fine di applicare interessi legali diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 comma 1 c.c.; ciò in quanto tutti gli interessi diversi da quelli previsti dall’art. 1284 comma 1 c.c. non maturano automaticamente ma occorre che il giudice di merito accerti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale; 
  • il creditore che non abbia ottenuto la esplicitazione di una condanna al pagamento di interessi legali (previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 o da altra legge speciale) diversi da quelli contemplati dall’art. 1284 comma 1 c.c., deve impugnare la sentenza in quanto quest’ultima non è suscettibile di integrazione, interpretazione o correzione in sede esecutiva (Cass. n. 22457 del 2017; Cass. n. 1942 del 2023). 

In sostanza e per concludere, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando l’art. 1284, comma 4, c.c. non era ancora vigente, gli interessi legali “genericamente indicati” dal titolo esecutivo giudiziale di condanna non potevano che essere computati ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c..

Muovendo da tali premesse, quando il creditore dispone di un titolo esecutivo giudiziale emanato nell’ambito di un giudizio cui non era applicabile l’art. 1284, comma 4, c.c. che reca la condanna al pagamento di interessi legali non potrà pretenderli in misura superiore al tasso previsto dall’art. 1284 comma 1 c.c..

La situazione si atteggia in termini diversi nella vigenza dell’art. 1284 comma 4 c.c.. 

Entrato in vigore il comma 4 dell’art. 1284 c.c. due sono le soluzioni prospettabili.

Due sono le tesi che si contendono il campo:

se si ritiene che l’art. 1284, comma 4, c.c. configuri una disposizione di carattere generale che regola la misura degli interessi per così dire processuali che maturano sul capitale a far data dalla domanda giudiziale, indipendentemente dal fatto che l’obbligazione presupposta abbia natura contrattuale o extracontrattuale, è legittimo sostenere  che, dinanzi ad una condanna al pagamento di interessi legali, tali interessi possano essere computati, a decorrere dalla data di instaurazione del giudizio al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali. In sostanza, la natura generale della disposizione cui si è fatto cenno consentirebbe di presumere che la condanna al pagamento degli interessi legali sia riferibile all’art. 1284, comma 1, c.c. sino alla domanda giudiziale e all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al momento del pagamento;

se, al contrario,  si sostiene che l’art. 1284 comma 4 c.c. abbia un ambito applicativo limitato è inevitabile affermare che non vi siano le condizioni per presumere che gli interessi legali, a far data dalla domanda giudiziale, siano quelli dell’art. 1284, comma 4, c.c..

Tale questione è stata sino ad oggi oggetto di ampio dibattito in quanto:

è controverso se l’art. 1284 comma 4 c.c. sia norma di applicazione generale;

è, peraltro, controverso se l’art. 1284 comma 4 c.c. anche in relazione ai titoli giudiziali emessi di lavoro emessi nell’ambito dei rapporti regolati dall’art. 429 c.c.   

La questione è stata oggetto di due rinvii pregiudiziali. Su tali rinvii pregiudiziali la Procura Generale della Corte di Cassazione ha preso posizione con le requisitorie di seguito allegate. In sostanza e per concludere, come si redige il precetto quando il creditore dispone di un titolo esecutivo giudiziali emesso nella vigenza dell’art. 1284 comma 4 c.c.? Siamo in attesa di due sentenze che fughino ogni dubbio interpretativo su questo punto.

Rinvio pregiudiziale lavoro 429 cpc e 1284 cc

Rinvio pregiudiziale tribunale di Milano

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