Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 21766 del 29 luglio 2021
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA – RIMBORSI Credito d’imposta esposto in dichiarazione – Provvedimento dell’Amministrazione finanziaria – Mancata adozione – Scadenza del termine per l’accertamento – Cristallizzazione del diritto del contribuente – Esclusione.
Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 21766 del 29 luglio 2021: In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
La sentenza (1) si inserisce nel complesso dibattito relativo al se, in materia di IVA, a seguito di domanda di rimborso dell’eccedenza di imposta, l’Amministrazione possa, anche successivamente al termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1972, contestare l’esistenza del credito di imposta.
La Procura generale della Corte di Cassazione aveva depositato requisitoria (2), con cui aveva rilevato che la dedotta “specificità dell’IVA non giustifica la sussistenza di differenti modalità di rimborso a detrimento di una disciplina (tendenzialmente) unitaria per i rimborsi di tutti i tributi rispondente ad esigenze di chiarezza e funzionalità di sistema, oltre che di “bilanciamento” delle posizioni della amministrazione finanziaria e quella del contribuente al quale è sempre consentito rettificare in melius la propria dichiarazione, anche una volta decorso il termine per presentare l’istanza di rimborso, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”.
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