Cassazione a Sezioni Unite, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
Cassazione a Sezioni Unite, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)”. La pronunzia (1) torna ad occuparsi della questione del riparto di giurisdizione in materia di riscossione coattiva di entrate tributarie. Ribadendosi sostanzialmente i princìpi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7822 del 2020.
Tirando le fila del discorso si può sinteticamente affermare che: a) la notifica di una cartella definitiva (non impugnata o “vanamente” impugnata dal contribuente) determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’avvio di una fase esecutiva la quale, per effetto della modifica normativa dell’art. 57 D.P.R. n. 602/1973, sfugge alla giurisdizione del foro tributario; b) la giurisdizione tributaria si arresta di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora; c) sono deducibili con l’opposizione all’esecuzione solo i fatti estintivi o modificativi della pretesa sopravvenuti alla notificazione della cartella di pagamento, dell’avviso di mora o dell’intimazione di pagamento che, per tale ragione, non avrebbero potuto essere rilevati impugnando dinanzi alle commissioni tributarie gli atti prodromici della riscossione esattoriale.
Viceversa, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo (nel caso di specie, la domanda di ammissione allo stato passivo) adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo (nel caso di specie, la domanda di ammissione allo stato passivo), qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto).
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