Cass. Terza sezione civile, Sentenza n. 26304 del 29 settembre 2021
Responsabilità medica – non operatività del criterio del “più probabile che non” per valutare la colpa del sanitario e non il nesso causale
Cass. Terza sezione civile, Sentenza n. 26304 del 29 settembre 2021: “In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.”
Con tale pronunzia(1), la Suprema Corte chiarisce che la regola del “più che probabile che non” non può essere esportata oltre i confini suoi propri, che sono quelli dell’accertamento del nesso causale, in quanto l’indagine sulla colpa del sanitario, in termini di negligenza, imprudenza o imperizia, attiene alla valutazione dell’ “attendibilità” degli elementi probatori, che è un giudizio diverso, soggetto piuttosto alla logica del ragionamento presuntivo: ossia si risale al fatto “ignorato”, ovvero il comportamento medico difforme dalla regola cautelare, ritenendoli attendibili i fatti provati, che sono appunto i fatti “noti” . Tale giudizio, che è di mera valutazione del materiale probatorio, è tipicamente di merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità.
La Procura generale della Corte di cassazione aveva concluso oralmente aderendo a questa soluzione (2).
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