Cass. Sezioni Unite n. 5624 del 21 febbraio 2022
Cass. Sezioni Unite n. 5624 del 21 febbraio 2022: “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero, se non applicabile la novella, l’analogo termine che il giudice abbia concesso alle parti ex art. 175 c.p.c., ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, esaurendo la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevarle, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento ex artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. In tale evenienza, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e, in caso di positiva valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite“; “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, le contestazioni e i rilievi critici delle parti, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, ex artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Con tale sentenza (1) le Sezioni Unite sgombrano il campo dai dubbi insorti, anche nella giurisprudenza di legittimità, sull’ammissibilità di eventuali osservazioni o rilievi critici alla CTU formulati in sede di scritti difensivi finali o addirittura in appello. Le Sezioni Unite condividono la tesi secondo cui, anche dopo le modifiche all’ultimo comma dell’art. 195 c.p.c. introdotte dalla legge n. 69/09, i termini concessi per tali osservazioni non hanno natura perentoria ma solo ordinatoria, sicché sono consentite tali osservazioni pur se tardive rispetto a detti termini. Ciò a meno che esse non amplino il thema decidendum o probandum introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove eccezioni o nuove prove, in qual caso valgono le ordinarie preclusioni di rito. O a meno che esse non contengano meri rilievi critici ma siano volte a far valere vizi di nullità relativa della CTU, in qual caso occorre l’eccezione tempestiva ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c..
Il supremo consesso, ferme queste precisazioni, chiarisce infine che il comportamento della parte che formuli rilievi critici alla CTU senza rispettare i termini all’uopo concessi dal giudice resta valutabile ai fini della regolamentazione delle spese di lite sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale.
La Procura Generale della Corte di cassazione aveva depositato requisitoria scr(2) con cui si chiedeva l’enunciazione dei medesimi princìpi di diritto poi affermato dalle Sezioni Unite.
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