Cass. Sezioni Unite n. 42093 del 31 dicembre 2021
Fallimento – accertamento del passivo – credito del professionista – domanda di concordato preventivo – inammissibilità – dichiarazione di fallimento – prededucibilità
Cass. Sezioni Unite n. 42093 del 31 dicembre 2021: “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, cioè contribuendo, secondo una valutazione da compiersi con giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., così permettendo ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione spettante al singolo credito e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, della stessa pretesa ove sia accertato l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”.
Con tale pronunzia (1) le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra coloro che ritenevano necessaria l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai fini del riconoscimento della prededuzione del professionista e coloro che viceversa tale necessaria sequenzialità negavano.
La Procura generale della Corte di cassazione aveva evidenziato l’esistenza di questo contrasto giurisprudenziale richiedendone la composizione (2, dott. Stanislao De Matteis). E le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto aderendo alle conclusioni della Procura generale (3, dott. Stanislao De Matteis)
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