Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4040 depositata in data 9 febbraio 2023
Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in presenza di una riscossione esattoriale – criteri di carattere generale dopo Cass. Sezioni Unite n. 7822 del 2022 e Corte Costituzionale n. 118 del 2018
La Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 4040 del 2023 (1) ha definitivamente messo a punto i criteri che debbono ispirare il riparto di giurisdizione nel caso di esecuzione esattoriale per la riscossione di crediti tributari.
I principi di diritto affermati richiamando le sentenze precedenti sull’argomento sono i seguenti:
Il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato:
– alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute; quando si dice che il giudice ordinario è investito delle contestazioni che si collocano a valle della cartella esattoriale si fa riferimento, non solo alla cartella esattoriale, ma anche a tutti gli altri atti di riscossione che precedono il pignoramento, quale primo atto esecutivo;
– alla giurisdizione tributaria spetta eccezionalmente la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino al pignoramento in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
– alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale del pignoramento e degli altri atti esecutivi successivi come tali (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, finanche successivi all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (Cass. Sez. Un. n. 21642 del 2021 che richiama Cass. Sez. Un., n. 7822 del 2022; Cass. Sez. Un., n. 16986 del 2022; Cass. Sez. Un., n. 8465 del 2022).
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