Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021
Giurisdizione civile e giurisdizione tributaria – proposta di transazione fiscale inserita in domanda di concordato preventivo – controversie relative al mancato assenso dell’amministrazione finanziaria – Giurisdizione del Tribunale fallimentare e non giudice tributario
Cass. SU n. 35954 del 22 novembre 2021: “Sono devolute alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale ad una proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.fall. inserita in una domanda di concordato preventivo, in ragione della prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario”.
Con tale pronunzia (1) le Sezioni Unite hanno ribadito il proprio precedente orientamento, espresso nella ordinanza n. 8504/21, secondo cui “Le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall’art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti”.
La Procura generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto alle Sezioni Unite di rimeditare tale orientamento, rilevando che “la giurisdizione del giudice tributario sussiste ed il contribuente ha diritto di ricorrervi ogniqualvolta la controversia ha ad oggetto un provvedimento di rigetto di un debito di natura tributaria, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza, spettante all’agenzia delle entrate, debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, atteso che la giurisdizione, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere attribuita in ragione esclusiva dell’oggetto della controversia” (2)
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