Cass. III Sez. civ. n. 21549 del 27 luglio 2021
Facoltà per il giudice dell’esecuzione di concedere termine ai creditori per versare il fondo spese al professionista delegato – natura ordinatoria del predetto termine – estinzione del processo per causa atipica
Cass. n. 21549 del 27 luglio 2021: “L’omesso versamento di un fondo spese che il giudice dell’esecuzione prospetta come indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo (come ad esempio quello che avrebbe consentito al professionista delegato di dare corso alle operazioni di vendita ) integra senz’altro un’ipotesi in cui il processo non è in grado di conseguire il suo scopo, e può, conseguentemente, dar luogo ad un provvedimento di estinzione anticipata del processo di espropriazione per causa cd. atipica; il termine concesso dal giudice dell’esecuzione per il compimento dell’incombente citato, quantunque di natura ordinatoria, può essere prorogato, su richiesta dei creditori interessati, o anche di ufficio dal giudice, solo prima della sua scadenza; in caso di processi esecutivi contro due distinti debitori, tuttavia riuniti in quanto relativi a diverse quote del medesimo compendio pignorato, il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti di uno solo degli esecutati è legittimato a rinnovare la trascrizione, anche contro l’altro debitore, in forza del principio secondo cui è indifferente l’autore della attività finalizzata alla prosecuzione del processo esecutivo in funzione del suo più proficuo svolgimento.
La sentenza (1) affronta due questioni spinose degne di considerazione.
La citata sentenza è significativa perché afferma per la prima volta compiutamente che il giudice dell’esecuzione può concedere ai creditori, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice, termini ordinatori per il compimento di incombenti funzionali alla prosecuzione del processo e prevede altresì che l’inosservanza di tali termini, quando l’incombente sia essenziale per consentire la prosecuzione del processo, può dar luogo ad un provvedimento di chiusura anticipata della espropriazione per causa di estinzione cd. atipica.
Rientrano nell’ambito degli incombenti riconducibili alla citata pronuncia il versamento del fondo spese destinato al professionista delegato per l’avvio della liquidazione dei beni nonché, a titolo esemplificativo, il fondo spese destinato al custode giudiziario; non vi sono ragioni per escludere analoga rilevanza anche al fondo spese per la conservazione dei beni pignorati (Cass. n. 9501 del 10 maggio 2016).
La pronuncia in esame afferma, inoltre, un rilevante principio con riguardo alla problematica della rinnovazione della trascrizione del pignoramento, prevista dall’art. 2666 c.c. perché attribuisce anche al creditore sprovvisto di titolo esecutivo nei confronti di uno dei condebitori in danno dei quali si svolge l’espropriazione immobiliare, il potere di rinnovare la citata trascrizione, richiamando a sostegno di tale tesi i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 61 del 7 gennaio 2014.
Il principio da ultimo menzionato innova sensibilmente i criteri generali che regolano il processo esecutivo. La Procura Generale della Corte di cassazione aveva sostenuto la tesi opposta (2).
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