Focus di approfondimento – Il pignoramento presso terzi, l’indicazione generica del credito e la cd. ficta confessio del terzo pignorato

Il quadro normativo

Dall’art. 548 c.p.c., come novellato dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, si ricava che, nel caso di espropriazione promossa ai sensi dell’art. 543  c.p.c., l’esistenza del credito pignorato può considerarsi riconosciuta dal terzo pignorato anche quando quest’ultimo non abbia reso la dichiarazione di quantità e, pur ritualmente convocato dinanzi al giudice ai sensi dell’art. 548 comma 2 c.p.c., abbia omesso di comparire o, pur comparendo, abbia rifiutato di rendere la dichiarazione. 

Dalla medesima disposizione si evince, altresì, che affinchè possa configurarsi un tacito riconoscimento del credito sottoposto ad esecuzione è indispensabile che “ l’allegazione del creditore consenta la identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore”. 

L’art. 549, come novellato dalla medesima legge, dispone, infine, che, su istanza di parte, il giudice provvede ad accertare l’obbligo del terzo, non solo quando “sulla dichiarazione sorgono contestazioni”, ma anche quando “a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo”. 

La questione controversa

Per lungo tempo gli interpreti si sono chiesti:

  • se, in presenza di un pignoramento presso terzi, sia consentito al creditore procedere ad una allegazione generica dei dati che consentono l’identificazione del credito (o delle cose mobili);
  • se, in presenza di una allegazione generica, il credito possa considerarsi tacitamente riconosciuto dal terzo pignorato che abbia omesso di inviare al creditore la dichiarazione e non abbia provveduto ad attivarsi per renderla benchè sollecitato dal giudice ai sensi dell’art. 548 comma 2 c.p.c..

I principi di diritto enunciati, anche se solo incidentalmente dalla Suprema Corte

I principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte ( il riferimento è a Cass. 16234 del 2022 e a Cass. 13487 del 2023): 

Il pignoramento presso terzi, per espressa previsione di legge, può contenere una descrizione anche solo generica del credito o delle cose mobili sottoposte ad esecuzione;

la genericità della “allegazione” con cui il creditore pignorante descrive l’oggetto del pignoramento non è requisito di validità dell’atto esecutivo; 

Se “l’allegazione” suddetta non è sufficientemente specifica, però, non è neppure astrattamente possibile configurare che l’esistenza del credito o delle cose mobili pignorate possa ritenersi tacitamente riconosciuta dal terzo pignorato che sia restato inerte;

I requisiti minimi della allegazione idonea a rendere operativo il meccanismo processuale che conduce alla cd. ficta confessio sono:  l’identificazione del rapporto che intercorre tra il debitore esecutato e il terzo pignorato e a determinazione quantitativa del credito assegnando;

pertanto, se il terzo pignorato resta inerte due sono le soluzioni astrattamente prospettabili: se il creditore ha compiuto nel pignoramento una allegazione che soddisfa i requisiti minimi di cui si è detto il giudice dell’esecuzione assegna il credito staggito; se il creditore non ha compiuto nel pignoramento una allegazione che soddisfa detti requisiti il riconoscimento della esistenza del credito non può presumersi ed egli, pertanto, deve chiedere senza ritardo che si proceda all’accertamento dell’obbligo del terzo.

Si allegano le sentenze (Cass. 16234 del 2022 e Cass. 11864 del 2024). 

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