Focus di approfondimento sulla istanza di assegnazione  proposta dal creditore

L’istituto della assegnazione del bene ha dato adito nel tempo a diverse questioni interpretative.

Di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21860 del 2024, ha enunciato alcuni principi che possono così riassumersi:

l’istanza di assegnazione dell’immobile, ai sensi dell’art. 588 c.p.c., deve essere formalizzata almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita; tale termine, pur in difetto di una espressa previsione di legge, è perentorio; ciò vuole dire che, una istanza  di assegnazione proposta in violazione di detto termine, va dichiarata inammissibile;

Il creditore che formuli tempestiva istanza di assegnazione dell’immobile, ai sensi dell’art. 588 c.p.c., in assenza di una previsione normativa in tal senso, non deve versare contestualmente la somma pari al conguaglio dovuto (destinato alla soddisfazione dei creditori di grado potiore; è, invero, sufficiente la indicazione dell’importo (pari al conguaglio) che il creditore si impegna a pagare nel caso in cui la sua istanza di assegnazione dovesse essere accolta;

l’istanza di assegnazione del creditore, quando ammissibile (perché tempestivamente formalizzata e recante l’offerta di pagamento del conguaglio) deve essere accolta anche se siano state proposte offerte di acquisto, quando tali offerte non siano almeno pari al prezzo base fissato per lo svolgimento dell’esperimento di vendita; la medesima istanza di assegnazione non può, invece, prevalere sull’offerta di acquisto di un terzo pari o superiore al citato prezzo base.

Si allega la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 21860 del 2024).

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