Focus sulla espropriazione conseguente alla conversione del sequestro conservativo

Una forma particolare di espropriazione è quella conseguente ad un provvedimento di sequestro conservativo.

In tal caso, l’espropriazione è pendente non dal compimento del pignoramento ma dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento come si ricava dall’art. 686 co. 1 c.p.c. che recita: “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna”.

Occorre, però, individuare il momento in cui opera la “conversione”.

L’art. 156 disp. att. c.p.c. recita: “Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista dall’articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per la esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste dall’articolo 498 c.p.c. Se oggetto del sequestro sono beni immobiliil sequestrante deve inoltre chiederenel termine perentorio di cui al comma precedentel’annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione prevista nell’articolo 679 c.p.c.”.

Secondo la giurisprudenza, la conversione del sequestro in pignoramento si produce quando viene pronunziata la sentenza di condanna esecutiva (Così Cass. 27 gennaio 1967, n. 243; Cass. 30 maggio 1969, n. 1937; Cass. 30 marzo 1971, n. 924; ; Cass. 27 luglio 1973, n. 2202; Cass. 15 marzo 1974, n. 747, in Foro It., 1974, I, 3395; Cass. 24 maggio 1986, n. 3499; Cass. 25 marzo 1988, n. 2589;  Cass. 18 dicembre 2023, n. 35365). 

In sostanza, secondo la Suprema Corte, giusta il disposto dell’art. 686 c.p.c., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo). L’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è, perciò, attività di mero impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio. 

E’, però, necessario esaminare quale rilievo assumano le prescrizioni imposte dall’art. 156 disp. att. c.p.c. ed in che misura la loro violazione possa inficiare la validità del sequestro “convertito”. 

Secondo la giurisprudenza, il deposito della copia della sentenza di condanna, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, costituisce un’attività di impulso processuale che va posta in essere in un momento successivo a quello in cui si perfeziona la conversione in pignoramento. 

La sanzione conseguente al mancato compimento dell’iscrizione a ruolo e degli incombenti richiesti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. consiste nella inefficacia del pignoramento. 

Tale inefficacia evolve, quindi, nella estinzione del processo di espropriazione immobiliare ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Occorre ora tratteggiare quale sia lo svolgimento di un processo esecutivo che trova il suo presupposto nel sequestro conservativo. 

Il sequestro conservativo si esegue come il pignoramento. 

Nessuna attività ulteriore deve essere svolta a cura del creditore sequestrante e dell’ufficiale giudiziario sino a quando non intervenga la comunicazione della sentenza di condanna. 

Questa, come detto, determina la pendenza del processo esecutivo. 

A decorrere da quel momento, il creditore ha l’onere di depositare tempestivamente la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 156 disp. att. c.p.c.. 

Ciò premesso, va segnalato che nessun particolare problema interpretativo si è posto fintantochè il termine perentorio per depositare l’istanza di vendita è stato pari a novanta giorni. 

Nei processi di espropriazione cui era applicabile l’art. 497 c.p.c. nella sua originaria formulazione, il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro in pignoramento, doveva curare l’iscrizione a ruolo del processo in tempo utile per provvedere al deposito della sentenza di condanna esecutiva, come prescritto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.. Nessun problema si poneva per l’istanza di vendita perchè l’incombente poteva essere eseguito successivamente.  

Il quadro normativo è, però, sensibilmente mutato a seguito della abbreviazione del termine per il deposito della istanza di vendita che oggi è pari, non più a novanta, ma a quarantacinque giorni. 

La situazione si è, peraltro, ulteriormente complicata con l’abbreviazione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale che, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2022, coincide con il termine per il deposito dell’istanza di vendita.  

Nel mutato assetto normativo occorre domandarsi se il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, debba iscrivere a ruolo il processo entro e non oltre i quarantacinque giorni, onde poter curare, nel rispetto perentorio dei termini fissati dagli artt. 497 e 567 c.p.c., il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale, fermo il diritto a depositare, nel prosieguo, la condanna esecutiva, per la cui allegazione dispone del più ampio termine di sessanta giorni o se, piuttosto, i termini perentori previsti dagli artt. 497, 567 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. debbano intersecarsi tra loro in  modo diverso. 

La questione è a tutt’oggi controversa nella giurisprudenza di merito. La giurisprudenza di legittimità non si è, infatti, ancora pronunciata su questo punto.

Secondo un primo orientamento (cfr. sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto allegata) dalla conversione del sequestro decorre il termine di quarantacinque giorni curare il deposito nel fascicolo della istanza di vendita e della documentazione ipocatastale. Di qui la necessità di iscrivere a ruolo il procedimento qauntomeno nel rispetto dei predetti quarantacinque gioni.

Secondo un diverso orientamento il creditore sequestrante, ottenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, deve prima di tutto curare, nei sessanta giorni dalla comunicazione, il deposito della sentenza di condanna esecutiva. Solo dal tempestivo compimento di tale primo incombente, previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., comincerebbe, infatti, a decorrere il termine di quarantacinque giorni per depositare l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale (In tal senso, Tribunale di Ragusa 22 febbraio 2022, in wwwilcaso.it).

La tesi preferibile è quella esposta per prima (il primo termine in scadenza è quello più breve di 45 giorni per il deposito dell’istanza di vendita). Tale soluzione, Fedele al testo delle norme, è conforme alla ratio del sistema che mira alla abreviazione della durata del processo.

Si allega Cass. n. 35365 del 2023. 

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